di Avv. Valentina Abati
SENTENZA TRIBUNALE DI VERONA 15/02/2021 – INFORTUNIO SUL LAVORO.
Quando è possibile escludere la responsabilità colposa del datore di lavoro in seguito ad un incidente del dipendente?
Per rispondere a tale quesito di difficile soluzione viene in aiuto una recentissima sentenza del Tribunale Monocratico di Verona.
Il caso concreto riguarda un incidente dal quale derivavano alla persona offesa lesioni personali gravi guaribili in più di quaranta giorni poiché costui, mentre operava sul un trabattello per eseguire lavori in quota, a causa di una manovra imprudente rovinava a terra. Il dipendente, infatti, era salito sul ponteggio dall’esterno, senza imbracatura – dalla stessa lasciata a terra - e con una delle due mani occupate, per tale ragione perdeva l’appoggio e cadeva all’indietro procurandosi le lesioni anzidette.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale la p.o. ha dichiarato di avere costruito personalmente la struttura e di aver effettuato la manovra descritta – risalita sul trabattello dall’esterno - “per distrazione”. In ogni caso tale condotta è contraria alla regola d’arte ed alla formazione -specifica- ricevuta.
Interessante è il principio di diritto assunto dal Giudice alla base della decisione.
Per arrivare all’affermazione della responsabilità per colpa in capo all’imputato devono ricorrere i seguenti presupposti. In primo luogo bisogna accertare l’esistenza in capo all’imputato di una posizione di garanzia, ossia un obbligo giuridico di impedire un evento. In seguito, è necessaria la prova della condotta colposa, consistente nella violazione di una norma cautelare generica o specifica e nel nesso di causalità tra condotta ed evento – cd. misura obiettiva della colpa. Successivamente, si valuta la causalità della condotta, ossia l’evitabilità dell’evento mediante un comportamento alternativo lecito dell’agente. Prima peculiarità dell’illecito colposo risiede, quindi, nella cd doppia collocazione sistematica dell’elemento della colpa, occorre accertare che ricorra la cd. misura obiettiva della colpa per poi accertare la causalità della colpa – che ha ad oggetto “come le cose sarebbero potute andare”.
Infine a livello soggettivo è necessario provare l’esigibilità in concreto di un comportamento alternativo lecito da parte dell’incolpato.
In conclusione per escludere la punibilità per un reato colposo è necessario accertare che nel caso concreto una condotta osservante avrebbe escluso la possibilità del verificarsi e che tale condotta osservante fosse esigibile da parte dell’agente.
Sulla base di tali principi generali il Giudice assolve gli imputati perché, dapprima, l’infortunio avveniva in un’azienda esterna a quella degli imputati e la responsabilità e la supervisione dei lavori era della ditta appaltatrice. In secondo luogo, la persona offesa era conosciuta da tutti come un lavoratore esperto ed infine la condotta della p.o. è stata una sua scelta disattenta ed unilaterale e peraltro aveva seguito dei corsi di formazione specifica.
Tutto ciò premesso il giudice ha assolto gli imputati ex. art. 530 co. 2 c.p.p.
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