La prova dell’alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti nei reati stradali il caso particolare del rifiuto di sottoporsi al controllo (ex art. 187 c.8 CDS) – Sent. GDP Lugo (RA) del 6 dicembre 2021
13 dicembre 2021
In relazione alla prova dell’alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti - secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, confermato anche dalla recentissima sentenza della IV Sez. Penale, n. 40543/2021 depositata il 10 novembre 2021 – relativa all’aggravante dell’omicidio stradale ex art. 589 bis co 2 c.p. – per sussistere lo stato d'alterazione psicofisica deve essere provato un modificato stato di coscienza in seguito all’assunzione di dette sostanze stupefacenti o psicotrope.
Quid iuris se non vi è alcuna prova dell’assunzione delle sostanze derivante da rifiuto di sottoporsi ad un accertamento della PG?
Seguendo la deduzione, del tutto logica, della Suprema Corte, per la quale al mancato accertamento dello stato di alterazione non consegue alcuna responsabilità per il reato, non si può che ritenere che in caso di rifiuto di sottoporsi al controllo non vi possa essere de plano responsabilità per il reato base, soprattutto laddove non sussistano i c.d. elementi sintomatici dell’alterazione.
Giungere a differente soluzione rappresenterebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva, per la quale il reato base – previsto dal comma primo dell’art. 187 CDS – occorrerebbe solamente per il mero rifiuto di sottoporsi ai controlli dell’autorità, a qualsiasi condizione.
Sulla base di queste motivazioni il Giudice di Pace di Lugo, nella sentenza del 06.12.2021, ha annullato un provvedimento prefettizio di sospensione della patente, affermando che non è sufficiente accertare che l’indagato abbia assunto sostanze stupefacenti o non intenda sottoporsi ad esame, occorre altresì provare che l’eventuale assunzione di sostanze ne alteri la capacità di guida.
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