"Esame del giudicato penale" nel procedimento disciplinare di stato: facciamo chiarezza
20 ottobre 2020
di Avv. Valentina Abati
Con particolare riferimento al procedimento disciplinare, una tematica molto importante e dibattuta riguarda il cd. “esame del giudicato” in seguito ad una sentenza penale di estinzione del reato, a.e. per prescrizione o per esito positivo della messa alla prova, ove il procedimento penale non si è affatto concluso con una sentenza che accerta la responsabilità penale dell’imputato.
Invero, con le tipologie di sentenze menzionate, a differenza della sentenza di applicazione pena su richiesta, “patteggiamento” - ex art. 444 c.p.p. e ss, non avviene alcun accertamento né in merito al reato contestato né, tantomeno, in merito alla responsabilità dell’imputato.
Ciò significa che con la sentenza di estinzione del reato emessa in seguito al corretto svolgimento della messa alla prova si giunge ad una situazione per la quale non vi è alcuna sentenza che dichiari la responsabilità penale, (cfr. sul punto recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, tra le altre, Sent. 91/2018).
Necessaria conseguenza è che l’amministrazione debba verificare in maniera autonoma e completa la sussistenza dei fatti da cui far derivare una eventuale responsabilità disciplinare dell’incolpato.
Per “autonomo accertamento” si intende la valutazione di tutti gli elementi su cui si fondava il procedimento penale. In questo senso, non basta una mera supposizione acritica basata sull’avviso di conclusione indagini (che non è nemmeno esercizio dell’azione penale), né è sufficiente una valutazione generale in relazione ad un addebito, ma è necessaria una valutazione autonoma di ciascun episodio.
In questo senso, il Tar Lazio Sezione prima bis, parlando di esame del giudicato in un giudizio disciplinare successivo a sentenza di estinzione del reato per prescrizione, ha ritenuto di annullare il provvedimento sanzionatorio poiché la commissione di disciplina aveva basato la propria decisione non sull’esame degli atti, ma aveva acquisito acriticamente l’avviso di conclusione indagini. (Tar Lazio, Sez I bis, n. 9621/2020).
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