
Con ordinanza del 09.07.2025 la Corte Militare di Appello di Roma ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sull'art. 443, comma 1, c.p.p., nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p. emesse all’esito di rito abbreviato.
Nel procedimento principale, nell’ambito di rito abbreviato, il GUP presso il Tribunale Militare di Verona assolveva un assistito dello Studio Ceoletta dal reato ascritto in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto.
Avverso tale sentenza, del luglio 2024, il difensore proponeva appello, con cui chiedeva: in via principale, l'assoluzione perché il fatto non sussiste, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; in subordine, l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in estremo subordine, la riqualificazione del fatto quale ingiuria reale e solo in via estremamente graduata la declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 228 c.p.m.p.
Veniva, quindi, fissata udienza avanti alla Corte Militare di Appello di Roma per il giorno 09.07.2025. In vista di quell’udienza ed in replica al PGM che chiedeva l’inammissibilità dell’appello e la sua conversione in ricorso per Cassazione la difesa presentava due memorie scritte, in cui prospettava e sollevava la questione de qua.
Sulla rilevanza della questione la Corte Militare di Appello ritiene non vi sia alcun dubbio, in quanto la prospettata declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 443, comma 1,c.p.p. consentirebbe allaCorte di valutare nel merito leragioni proposte dall'appellanteelafondatezza della richiesta di assoluzione, perché il fatto nonsussiste, perché ilfatto non costituisce reato ovvero per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 228 c.p.m.p
Rileva la Corte Militare di Appello, infatti, che la sentenza che dichiara la non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., pur integrando una decisione di proscioglimento, contiene un vero e proprio accertamento dell'illecito penale, che, in quanto avente efficacia di giudicato, può costituire presupposto di una domanda di risarcimento del danno nel successivo giudizio civile.
In merito alla considerazione secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato comporta anche l'accettazione preventiva di limitazioni alla facoltà di appello può osservarsi: in primo luogo, che una limitazione del diritto di appello, che riguardi sentenze aventi il significato di accertamento della commissione del reato, introduce, a parere della Corte, una limitazione inaccettabile del diritto di difesa, ex art. art. 24 Cost.; in secondo luogo, che, quanto all'obiettivo, certamente meritevole di tutela giuridica, di semplificazione e accelerazione dei processi, l'esclusione dell'appello per le sentenze di proscioglimento, in abbreviato, per la particolare tenuità del fatto, potrebbe costituire un disincentivo alla scelta del giudizio abbreviato, per l'imputato che confidi in una assoluzione piena, sulla base degli atti, e si prospetti comunque la possibilità di proporre appello, ove il giudice non pervenga ad una formula assolutoria di esclusione della responsabilità penale.
Per tali ragioni la questione non è manifestamente infondata.
Non rimane che attendere gli aggiornamenti sulla questione sollevata.
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