
Come si concilia il diritto di difesa e di partecipazione dell’interessato con il procedimento disciplinare?
Nel rispetto dei principi generali previsti dalla legge 241/90, il d.lvo 66/2010 - C.O.M. – all’art. 1370 disciplina proprio il diritto di difesa, con particolare riferimento alle modalità di comunicazione degli atti nel corso del procedimento disciplinare.
In specie - l’art. 1370 C.O.M.[1] – è rubricato “contestazione degli addebiti e diritto di difesa” e disciplina la contestazione degli addebiti (c. 1) – “Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato” - e la nomina del difensore militare – che può essere nominato di fiducia o di ufficio - (c. 2 e 3)
Molto rilevante è il comma 4, relativo alle comunicazioni, che dispone: “Successivamente alla nomina del difensore le comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate indifferentemente all'inquisito o al suo difensore.”
L’avverbio “indifferentemente” significa che tutte le comunicazioni possono essere fatte o all’uno o all’altro, difensore e inquisito, e anche l’uso della congiunzione disgiuntiva “o” sottolinea che le comunicazioni non debbano necessariamente essere indirizzate ad entrambi con il chiaro onere di comunicazione tra la difesa e l’inquisito, a maggior ragione laddove il difensore sia di fiducia.
Dal comma sesto della norma si evince, inoltre, che la disciplina sin qui riportata si applica ai procedimenti di stato, ma anche ai procedimenti di corpo volti ad irrogare la sanzione della consegna di rigore,
Va da sé che non sussista, qualora un atto sia comunicato a solo uno tra difensore e inquisito, alcuna violazione del diritto di difesa, né alcun vizio di comunicazione degli atti del procedimento.
[1] “1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.
2. Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore designato d'ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un militare non può esercitare l'ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi.
3. Il difensore:
a) non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione;
b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 1380, comma 3;
c) è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta;
d) non è dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'espletamento del mandato;
e) non può essere punito per fatti che rientrano nell'espletamento del mandato;
f) è ammesso a intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l'incolpato non si presenta alla seduta, né fa constare di essere legittimamente impedito.
3-bis. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.
4. Successivamente alla nomina del difensore le comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate indifferentemente all'inquisito o al suo difensore.
5. Il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute: a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare; b) l'autorità disciplinare può recarsi presso l'inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento.
6. I commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai procedimenti disciplinari di corpo instaurati per l'applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore.”
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